Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 ultimo capoverso del codice è facoltà per la stazione appaltante richiedere la cauzione provvisoria, quindi è obbligatoria per tutti gli altri casi? Se la S.A. qualora vi sia l'obbligo di richiederla non ha richiesta nella lettera invito la sua costituzione, le ditte che inoltrano istanza di partecipazione senza presentarla sono passibili di esclusione? In attesa di riscontro porgo cordiali saluti

Nell'ambito di una gara di lavori, in seguito all'aggiudicazione, la seconda impresa in graduatoria, nell'effettuare accesso agli atti, ha evidenziato a questa S.A. che la prima classificata nell'ambito delle dichiarazioni effettuate in fase di gara ha omesso la dichiarazione di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016. Si evidenzia comunque che l'impresa aggiudicataria ha utilizzato i modelli forniti da questa S.A. nei quali in effetti non vi erano tutte le dichiarazioni previste dall'art. 80. Si chiede pertanto se tale errore è sanabile con una integrazione documentale (soccorso istruttorio) oppure se è causa di esclusione.

Nell'ambito di una gara di lavori, in seguito all'aggiudicazione, la seconda impresa in graduatoria, nell'effettuare accesso agli atti, ha evidenziato a questa S.A. che la prima classificata nell'ambito delle dichiarazioni effettuate in fase di gara ha omesso la dichiarazione di alcune delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 oltre ad altre dichiarazioni richieste nella lettera di invito. Si evidenzia comunque che l'impresa aggiudicataria ha utilizzato i modelli forniti da questa S.A. nei quali in effetti non vi erano tutte le dichiarazioni previste dall'art. 80. In particolare le dichiarazioni non effettuate sono le seguenti: 1. art. 80, comma 5, lettera d): " la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;" 2. art. 80, comma 5, lettera e): "una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;" 3. art. 80, comma 5, lettera f-bis): "l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;" 4. art. 80, comma 5, lettera f-ter) "l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;" 5. punto 10.1.1.b) lett. invito: "di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01, sostituito dall’art.1 della legge n.266/2002, ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;" 6. punto 10.1.1.h) lett. invito: "di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e si impegna, inoltre, in caso di aggiudicazione in suo favore, a presentare entro gg. 30 e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza “operativo” ed, altresì, ad attenersi alle norme vigenti in corso di appalto;" 7. punto 10.1.1.j) lett. invito: "di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;" 8. punto 10.1.1.n) lett. invito: "che il D.T. in organico della ditta sottoscrivente cui sarà affidata, nel caso di aggiudicazione della gara, la conduzione del cantiere non ha partecipato alla progettazione dei lavori in appalto né ha rilevato incarichi collaborativi o attinenti alla stessa;" 9. punto 10.1.1.o) lett. invito: "di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e disposte le relative modalità operative a norma di legge;" 10. punto 10.1.1.p) lett. invito: "che nei propri confronti non sono stati emanati provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis della legge 248/2006;" 11. punto 10.1.1.s) lett. invito: "di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora concorra in associazione o consorzio;" 12. punto 10.1.1.v) lett. invito: "di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 30/6/03 n. 196, al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati forniti e raccolti per le finalità connesse esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto, nonché all’eventuale stipula del contratto ed esecuzione del lavoro;" Si chiede pertanto se tali omissioni sono causa di esclusione oppure sono sanabili con una integrazione documentale (con applicazione del soccorso istruttorio), anche alla luce che comunque sono state effettuate le ordinarie verifiche dei requisiti di carattere generale.

el caso in cui l'ausiliario abbia indicato, nel contratto di avvalimento allegato alla busta amministrativa, di mettere a disposizione dell'ausiliato una certificazione OS4 (anzichè OS6)è possibile far sanare questo errore (che ipotizziamo materiale) con un soccorso istruttorio? oppure è da escludere?

Nel premettere che, in una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16, indetta da una S.A. operante nei Settori Speciali, dallo scrutinio della documentazione amministrativa relativa ad un Operatore economico è emerso che il concorrente non ha allegato la cauzione provvisoria, pure richiesta, a pena di esclusione, nella documentazione di gara, nelle modalità indicate nell’art. 93 del Codice appalti (tale disposizione, peraltro, non è obbligatoria per le S.A. operanti nei settori speciali). Nell’aggiungere che, per tale omissione, è stato avviato il sub-procedimento di soccorso istruttorio, e che si è in attesa di riscontro da parte del concorrente. Ciò premesso, si domanda se, qualora venisse presentata una polizza fideiussoria, rilasciata dopo il termine di presentazione delle offerte, tale opzione sia valida ai fini dell’ammissione del concorrente al prosieguo della procedura. Si rappresenta il caso in parola in quanto la giurisprudenza non è uniforme (cfr. (Tar Basilicata, sez. I, 27 luglio 2017, n. 531)), (Tar Lazio, Roma, sez. II, 14 giugno 2018, n. 6655.).

DGUE (Cod. Quesito 377) (83.9)
QUESITO del 10/10/2018

ABBIAMO RICEVUTO ALL'INTERNO DELLA BUSTA A (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) DA PARTE DI N.2 PROFESSIONISTI COPIA DEL DGUE CARTACEO ANZICHE' IN FORMA ELETTRONICA (NONOSTANTE SUL DISCIPLINARE CI FOSSE SCRITTO DI REDIGERE IL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO). E' GIUSTO RICORRERE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER RICEVERE COPIA DEL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO?

soccorso istruttorio
QUESITO del 20/02/2019

Questa Azienda ha proceduto per la prima volta ad utilizzare la piattaforma telematica "SATER" per la pubblicazione di una procedura aperta di pulizia. Ha proceduto poi all'apertura della documentazione amministrativa, attivando poi il soccorso istruttorio per alcune ditte; in particolare (forse per eccesso di zelo) questa Azienda ha proceduto ad inviare alla ditta una richiesta di soccorso istruttorio sia mezzo piattaforma elettronica che mezzo PEC; la ditta, al termine dei 10 giorni fissati, ha risposto UNICAMENTE via PEC e non mezzo piattaforma.
Secondo voi è possibile accettare la risposta?

Conferma offerta
QUESITO del 24/09/2019

In una procedura di gara con OPV essendo trascorsi i termini di validità delle offerte è stato richiesto ai partecipanti di: 1. confermare la validità dell'offerta; 2. di estendere la validità delle garanzie provvisorie per altri 180 giorni. Un R.T.I. non ancora costituito, ha confermato l'offerta con firma solo della mandataria e non anche con sottoscrizione delle mandanti. Si può escludere per violazione del comma 8 dell'art.48?
E' possibile un soccorso istruttorio?

In una procedura telematica aperta sotto soglia per l'affidamento di una concessione mediante Finanza di Progetto ex art. 183 c. 15 del Codice, da aggiudicare con criterio dell'OEPV, il disciplinare di gara prevedeva, quale contenuto dell'offerta tecnica, che il concorrente avrebbe dovuto presentare, a pena di esclusione, quanto previsto nell'allegato al disciplinare stesso, ovvero il progetto definitivo degli interventi, l'offerta migliorativa, il progetto del servizio e le eventuali certificazioni possedute; in particolare, in merito al progetto definitivo, da redigere secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010, veniva indicato che il concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione, avrebbe dovuto “descrivere e/o produrre”, tra l'altro, una relazione tecnica (contenente indicazioni relative a qualità e tecnologia delle apparecchiature e dei sistemi offerti, garanzia dei prodotti, dettaglio progettuale degli interventi, eventuali brevetti posseduti, criteri premianti offerti in riferimento ai CAM) e gli elaborati grafici di progetto. Ciò premesso, in fase di valutazione in seduta riservata delle offerte tecniche pervenute, è emerso come un concorrente abbia omesso di allegare al progetto definitivo la relazione tecnica ed un elaborato grafico riguardante una parte degli interventi previsti, pur avendoli indicati tra gli elaborati allegati al progetto; al tempo stesso la restante documentazione prodotta, comprendente anche degli elaborati non specificatamente indicati nel disciplinare, permetteva di sopperire alle mancanze e consentiva alla Commissione Giudicatrice di poter formulare il proprio giudizio secondo i criteri stabiliti nella lex specialis. A tal proposito si chiede se: 1) il concorrente possa essere ammesso al prosieguo della procedura (attualmente in fase di attribuzione dei punteggi tecnici) o debba essere escluso; 2) l’eventuale esclusione possa essere disposta anche in fase di valutazione riservata delle offerte tecniche.

Nell’ambito di una procedura selettiva ex art. 36 lett. b) del D.Lgs. 50/16, si è classificato primo nella graduatoria provvisoria un operatore cui la S.A. ha trasmesso la proposta di aggiudicazione richiedendo la documentazione utile alla contrattualizzazione.
Nella consegna della stessa, il concorrente de quo ha inviato una dichiarazione nella quale asserisce che, in relazione alla compilazione del DGUE e di altro modulo di dichiarazioni predisposto dal Committente, non ha indicato la volontà di avvalersi del subappalto per l’esecuzione dei servizi.
Si domanda se tale integrazione postuma sia sanabile, attraverso l’avvio del procedimento del Soccorso Istruttorio, ovvero sia da rigettare. E, in tale ultima ipotesi, motivo di revoca dell’aggiudicazione provvisoria qualora il ricorso a terzi sia condicio sine qua non per la commessa.
Si domanda, infine, se anche per la procedura in argomento, sotto la soglia comunitaria, occorra notificare il provvedimento di aggiudicazione definitiva a tutti i partecipanti alla gara.
Cordialmente.

In sede di predisposizione degli atti di gara è richiesto tra l'altro la produzione del codice PASSOE da inserire nella busta amministrativa insieme a tutti i documenti e dichiarazioni.
Nella fattispecie, qualora un operatore economico non produca il codice PASSOE, è assoggettato al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si chiede se è motivo di esclusione la produzione del codice PASSOE generato sul sistema AVCPASS dell'ANAC dopo la data di scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, ma deve essere obbligatoriamente generato entro il termine di scadenza.
Si rappresenta altresì che il sistema AVCPASS rende possibile la generazione anche successivamenta alla scadenza dei termini di offerta.

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rifacimento del campo da calcio a 11 ed interventi di integrazione e manutenzione dei corpi accessori con il criterio del minor prezzo e inversione procedimentale. Importo complessivo stimato: 634.035,76 euro (di cui manodopera stimata: 248.627,59 euro)
Requisiti richiesti:
- Requisiti di idoneità: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. La società dovrà risultare “ATTIVA”.
- Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale:
a) OS6 classifica II (in alternativa, per analogia di lavori, può essere sostituita dalla Categoria OG1 classifica II, ai sensi della Delibera Aut. Vig. LL. PP. 07/05/2002, n. 8). La comprova del requisito è fornita mediante presentazione dell’attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità;
b) Attestazione ex. art. 90 del DPR 207/2010 ai fini della qualificazione dei lavori riconducibili alla Categoria OS30, per l’importo indicato (oppure attestazione SOA OS30 classifica I; oppure dichiarazione di subappalto qualificante; oppure sarà ritenuta alternativa la Categoria OG11 classifica I, ai sensi dell’art. 79 comma 16 del DPR 207/2010).
Generata la graduatoria provvisoria, per il primo operatore è stata scaricata e verificata la documentazione amministrativa prodotta.
Si premette che l’operatore economico NON è in possesso di qualificazione SOA ma presenta contratto di avvalimento per la categoria prevalente OS6 cl. II e per la certificazione ISO 9001:2015 (non richiesta dal Disciplinare). Non presenta attestazione ex art. 90 DPR 207/2010 per le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS30.
Il seggio di gara ha provveduto all’esame della documentazione verificando il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis con il seguente esito:
nel DGUE è stata dichiarata la volontà di voler subappaltare la categoria OG 10, non richiesta per la presente procedura di Gara;
ai fini della qualificazione dei lavori riconducibili alla Categoria OS 30, per l’importo indicato non è stata presentata l’attestazione ex. art. 90 del DPR 207/2010 ;
4. è stata dichiarato di voler subappaltare la categoria OS 30 al 100 %, contrariamente a quanto precisato a pagg. 8 e 15 del Disciplinare di Gara, ovvero che per la Categoria super-specialistica SIOS OS30, in relazione alle lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ed all’importo sottosoglia dell’appalto, è determinato il limite percentuale di subappalto del 30%;
5. nella domanda di partecipazione è stato indicato di voler subappaltare la categoria OS 6 al massimo 50%, ma trattandosi della categoria prevalente, il subappalto è consentito nel limite massimo del 49,99%;
6. il contratto di avvalimento stipulato con xxx SRL riguarda anche la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, non richiesta quale requisito di partecipazione alla procedura di Gara; e, infine, l’importo della garanzia non è conforme alla Lex Specialis di Gara, così come indicato a pag. 13 del Disciplinare di Gara (in quanto ridotto all’1% pur in assenza delle condizioni ex art. 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici.
Il Presidente del Seggio di gara attiva soccorso istruttorio invitando l’operatore a motivare e chiarire tutte le incongruenze rilevate
L’operatore economico, primo graduato, attraverso le dichiarazioni rese in sede di soccorso istruttorio, attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ha modificato elementi afferenti a un requisito di partecipazione alla gara (percentuale subappalto e subappalto qualificante), ha prodotto un’appendice al contratto di avvalimento con contenuto pleonastico dimostrandosi inaffidabile agli occhi della Stazione appaltante. E’ possibile procedere all’esclusione per tali modifiche intervenute in sede di soccorso istruttorio?

Gent.mi, sono a richiedere la cortese risposta a due domande connesse: - se un OE in concordato di continuità, dopo l'omologazione dello stesso, possa essere mandatario di una RTI, oppure se anche dopo l'omologazione vigono le prescrizioni ed i divieti di cui agli artt. 186 bis, comma 5 e 6, Codice Contratti Pubblici, e 95 del D.Lgs 12/01/2019 n.14 (obbligo di autorizzazione per la partecipazione ad una gara pubblica, necessaria relazione e divieto di partecipare in qualità di mandataria di RTI); - nel caso in cui un OE, che possieda tutti i requisiti di carattere speciale per partecipare singolarmente alla gara e si trovi in concordato di continuità e prima dell'omologazione del stesso, si presenti quale offerente in qualità di mandatario di RTI costituenda, trattandosi di una RTI non ancora costituita (quindi, presumibilmente, non un soggetto diverso), data la preesistenza del possesso in capo all'impresa dei requisiti di partecipazione e tenendo da conto il principio del favor partecipationis, se è possibile attivare il soccorso istruttorio o i chiarimenti, indicando l'impossibilità di presentarsi quale mandatario ai sensi dell' art. 186 bis, comma 5 e 6, e chiedendo se vuole, invece, partecipare singolarmente.

Con Delibera n. 621 del 20.12.2022 l’ANAC ha previsto, a far data dal 01.04.2023, una revisione del contributo obbligatorio per l’autofinanziamento dell’Autorità Anticorruzione, sia per le Stazioni Appaltanti che per gli Operatori Economici (OE). Si chiede se i predetti nuovi importi, debbano essere applicati alle procedure la cui determina a contrarre o atto equivalente, sia stata adottata a far data dal 01.04.2023 oppure se, col termine “pubblicazione” indicato nella Delibera, debba intendersi la data di pubblicazione della gara (Es.: dell’RdO o della Trattativa Diretta MEPA sul portale www.acquistinretepa.it, data di pubblicazione che potrebbe non coincidere con quella della determina a contrarre). Con l’occasione si chiede altresì il seguente chiarimento: è stata recentemente pubblicata la Sentenza del Consiglio di Stato, III Sezione n. 1175 del 03.02.2023, sulla base della quale parrebbe applicabile il soccorso istruttorio a favore dell’OE che, in sede di offerta, abbia dimenticato di effettuare il versamento del contributo ANAC. E’ effettivamente così? Nel senso che, in caso di dimenticanza, è quindi ammissibile applicare il soccorso istruttorio anche una volta già presentata la busta economica non ancora aperta, consentendo alla ditta di pagare il contributo ANAC in un secondo momento, ma comunque prima dell’apertura dell’offerta? Se effettivamente è così, tale modo di operare, può essere sempre attuato a prescindere che, lo stesso, sia espressamente previsto in lex specialis di gara?

In tema di applicabilità del soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023 al mancato versamento del contributo a favore di ANAC, si osserva che:
a. Secondo la Nota Illustrativa al Bando Tipo ANAC n.1/2023 “con una previsione innovativa e conforme agli ultimi arresti della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 03/02/2023, n. 1175), nel disciplinare è chiarito che il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta, così come previsto dall’articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005. È specificato, altresì, che l’avvenuto pagamento è verificato mediante il FVOE e che il mancato pagamento è sanabile mediante soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.”;
b. La sentenza richiamata da ANAC ha rilevato la nullità di una clausola della lex specialis che prevedeva la soccorribilità della mancata presentazione della ricevuta del versamento ANAC “a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta” in quanto clausola escludente atipica;
c. nella FAQ n. 1.2 al Bando Tipo n. 1/2023, ANAC afferma invece che “Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento avente data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso (…) di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l’offerta è dichiarata inammissibile. Relativamente al contributo ANAC il soccorso istruttorio può infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti o documenti attestanti fatti già avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando altrimenti non rispettata la scadenza medesima.”.
Tutto ciò premesso, si chiede pertanto se:
1. il mancato versamento del contributo ANAC entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte possa essere oggetto di soccorso istruttorio;
2. L’eventuale previsione nella legge di gara di una clausola escludente in caso di versamento del contributo ANAC oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte possa essere ritenuta legittima ai sensi del D.Lgs. 36/2023.